lunedì 12 aprile 2010
GUIDA PROCEDIMENTI CDF NEI CASI DI ABUSO SESSUALE (2003)
CHIESA E PEDOFILIA: LA TOLLERANZA ZERO DI PAPA BENEDETTO XVI
MODIFICHE INTRODOTTE NELLE NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS (2010): LO SPECIALE DEL BLOG
MODIFICHE INTRODOTTE NELLE NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS: LE NUOVE NORME E LA LETTERA DELLA CDF AI VESCOVI ED AGLI ALTRI ORDINARI E GERARCHI INTERESSATI
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No ai tentativi di separare la "De delictis gravioribus" dal motu proprio di Wojtyla. Il segreto pontificio non è un'invenzione di Ratzinger ma fu imposto da Paolo VI e confermato da Giovanni Paolo II
La strenua lotta del card. Ratzinger e di Papa Benedetto alla pedofilia: il "caso" Burresi e i tentativi di insabbiamento...falliti!
LETTERA PASTORALE DEL SANTO PADRE AI CATTOLICI D'IRLANDA: LO SPECIALE DEL BLOG
TRADUZIONE UFFICIALE IN ITALIANO DEL MOTU PROPRIO "SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA" DI GIOVANNI PAOLO II
TRADUZIONE UFFICIALE IN ITALIANO DELL'EPISTOLA "DE DELICTIS GRAVIORIBUS" DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
GUIDA PROCEDIMENTI CDF NEI CASI DI ABUSO SESSUALE
CITTA' DEL VATICANO, 12 APR. 2010 (VIS).
Questa mattina è stata pubblicata sulla pagina web del Vaticano, nella sezione "Focus", una guida alla comprensione dei procedimenti adottati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei supposti casi di abusi sessuali su minori.
Le linee guida pubblicate oggi sul sito della Santa Sede sono il riassunto di procedure operative già' definite, con un regolamento interno al Dicastero della Congregazione per la Fede risalente al 2003, ma mai rese note al pubblico.
La legge applicabile è il Motu Proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" del 30 aprile 2001, corredata dal Codice di Diritto Canonico 1983.
È una guida introduttiva che può essere utile per laici e non canonisti.
A: Procedure preliminari.
La diocesi locale indaga ogni accusa di abuso sessuale su un minore da parte di un chierico.
Se l'accusa ha una parvenza di verità, il caso è rinviato alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Il Vescovo locale trasmette tutte le necessarie informazioni alla Congregazione per la Dottrina della Fede ed esprime il suo parere sulle procedure da seguire e le misure da adottare nel breve e lungo termine.
Si deve sempre seguire il diritto civile in materia di notifica di crimini alle autorità competenti.
Durante la fase preliminare e fino a quando il caso è concluso, il Vescovo può imporre misure cautelative per salvaguardare la comunità, comprese le vittime. Infatti, il Vescovo locale conserva sempre il potere di proteggere i bambini limitando le attività di un sacerdote nella sua diocesi. Questo fa parte della sua autorità ordinaria, che egli è incoraggiato ad esercitare in qualunque misura necessaria per assicurare che i bambini non subiscano danno. Tale potere può essere esercitato a discrezione del Vescovo, prima, durante e dopo ogni procedimento canonico.
B: Procedura autorizzata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede
La Congregazione per la Dottrina della Fede esamina il caso presentato dal Vescovo locale e chiede anche informazioni supplementari, se necessario.
La Congregazione per la Dottrina della Fede ha un certo numero di opzioni:
B1 Processi penali
La Congregazione per la Dottrina della Fede può autorizzare il Vescovo locale a condurre un processo penale giudiziario dinanzi ad un tribunale della Chiesa locale. I ricorsi in tal caso sono presentati ad un Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede.
La Congregazione per la Dottrina della Fede può autorizzare il Vescovo locale a procedere ad un processo penale amministrativo davanti ad un delegato del Vescovo locale, assistito da due assistenti. Il sacerdote accusato è chiamato a rispondere alle accuse e al riesame delle prove. L'imputato ha il diritto di presentare ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede contro un decreto di condanna ad una pena canonica. La decisione dei Cardinali membri della Congregazione per la Dottrina della Fede è definitiva.
Se il chierico è giudicato colpevole, i processi penali giudiziari ed amministrativi possono condannare un chierico a una serie di pene canoniche, la più grave delle quali è la dimissione dallo stato clericale. La questione del risarcimento dei danni può anche essere trattata direttamente durante questi procedimenti.
Casi B2 presentati direttamente al Santo Padre
In casi molto gravi in cui un processo civile penale ha trovato il chierico colpevole di abusi sessuali su minori o quando le prove sono schiaccianti, la Congregazione per la Dottrina della Fede può scegliere di portare il caso direttamente al Santo Padre con la richiesta che il Papa emani un decreto "ex officio" di dimissione dallo stato clericale. Non vi è alcun rimedio canonico contro tale decreto papale.
La Congregazione per la Dottrina della Fede porta anche al Santo Padre richieste da parte dei sacerdoti accusati che, consapevoli dei propri crimini, chiedono di essere dispensati dall'obbligo del sacerdozio e di tornare alla stato laicale. Il Santo Padre concede tali richieste per il bene della Chiesa ("Pro bono Ecclesiae").
B3 Provvedimenti Disciplinari
Nei casi in cui il sacerdote accusato ha ammesso i suoi crimini e ha accettato di vivere una vita di preghiera e di penitenza, la Congregazione per la Dottrina della Fede autorizza il Vescovo locale ad emettere un decreto che vieti o limiti il ministero pubblico di un tale sacerdote. Tali decreti sono imposti con un precetto penale che comporta una pena canonica per la violazione delle condizioni del decreto, non esclusa la dimissione dallo stato clericale. Il ricorso amministrativo alla Congregazione per la Dottrina della Fede è possibile contro decreti del genere. La decisione della Congregazione per la Dottrina della Fede è definitiva.
Revisione del Motu proprio
Da qualche tempo la Congregazione per la Dottrina della Fede ha intrapreso una revisione di alcuni articoli del Motu proprio "Sacramentorum Sanctitatis Tutela", al fine di aggiornare detto Motu Proprio del 2001, alla luce della facoltà speciali concesse alla Congregazione per la Dottrina della Fede dai Papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Le modifiche proposte in discussione non cambieranno le modalità di cui sopra (A, B1-B3).
CDF/VIS 20100412 (750)
http://visnews-ita.blogspot.com/2010/04/guida-procedimenti-cdf-nei-casi-di.html
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