lunedì 12 aprile 2010
Le linee guida del Vaticano sui casi di pedofilia nel clero (risalgono al 2003!). La traduzione di Marco Tosatti
CHIESA E PEDOFILIA: LA TOLLERANZA ZERO DI PAPA BENEDETTO XVI
L'IGNOBILE CAMPAGNA CONTRO BENEDETTO XVI, IL PAPA CHE PIU' DI OGNI ALTRO HA COMBATTUTO LA PEDOFILIA NELLA CHIESA: LO SPECIALE DEL BLOG
No ai tentativi di separare la "De delictis gravioribus" dal motu proprio di Wojtyla. Il segreto pontificio non è un'invenzione di Ratzinger ma fu imposto da Paolo VI e confermato da Giovanni Paolo II
La strenua lotta del card. Ratzinger e di Papa Benedetto alla pedofilia: il "caso" Burresi e i tentativi di insabbiamento...falliti!
LETTERA PASTORALE DEL SANTO PADRE AI CATTOLICI D'IRLANDA: LO SPECIALE DEL BLOG
TRADUZIONE UFFICIALE IN ITALIANO DEL MOTU PROPRIO "SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA" DI GIOVANNI PAOLO II
TRADUZIONE UFFICIALE IN ITALIANO DELL'EPISTOLA "DE DELICTIS GRAVIORIBUS" DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
Riceviamo e con grandissimo piacere e gratitudine pubblichiamo la traduzione delle linee guida pubblicate oggi dalla Santa Sede. Un grazie di vero cuore a Marco Tosatti che ha fatto il lavoro che spettava al Vaticano.
Pubblicate sul sito web del Vaticano le linee guida per applicare il Motu Proprio di Giovanni Paolo II emesso nel 2001. Il testo completo, una nostra traduzione.
MARCO TOSATTI
Nei casi più gravi di preti pedofili, il Papa potrà direttamente ridurre il colpevole allo stato laicale, senza passare per un processo canonico: è quanto indica la guida sulle procedure vaticane per quanto riguarda gli abusi sui minori, pubblicata oggi sul sito web della Santa Sede.
E nel caso di abusi sessuali su minori da parte dei preti "si deve sempre seguire la legge civile per quanto riguarda la denuncia dei crimini alle appropriate autorità". Sono questi alcuni dei punti delle linee guida che il Vaticano ha deciso di pubblicare online, e che fanno parte delle indicazioni sulle procedure canoniche della Congregazione per la dottrina della fede per contrastare il fenomeno della pedofilia nella chiesa. Proprio per questo, "nei casi più gravi il Papa potrà direttamente ridurre il colpevole allo stato laicale, senza passare per un processo canonico".
Le linee guida pubblicate oggi sul sito della Santa Sede sono il riassunto di procedure operative già' definite, con un regolamento interno al Dicastero della Congregazione per la Fede risalente al 2003, ma mai rese note al pubblico.
Ecco il testo integrale:
Il diritto applicabile è il Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (SST MP) del 30 aprile 2001, insieme con il codice di diritto canonico del 1983.
Questa è una guida introduttiva che può essere utile per i laici e i non canonisti.
A: Procedure preliminari
La diocesi locale indaga ogni accusa di abuso sessuale di un minore da parte un chierico.
Se l'accusa ha una parvenza di verità il caso viene deferito alla CDF.
Il vescovo locale trasmette tutte le informazioni necessarie alla CDF ed esprime il suo parere in merito alle procedure da seguire e le misure da adottare a breve e lungo termine.
La legge civile in materia di segnalazione di reati alle autorità competenti deve sempre essere seguita.
Durante la fase preliminare e fino a quando il caso è concluso, il vescovo può imporre misure precauzionali per proteggere la Comunità, comprese le vittime. Infatti, il vescovo locale mantiene sempre il potere per proteggere i bambini, limitando le attività di qualsiasi sacerdote nella sua diocesi. Questo fa parte della sua autorità ordinaria, che egli è incoraggiato a esercitare in qualsiasi misura sia necessaria per assicurare che i bambini non abbiano nocumento, e questo potere può essere esercitato a discrezione del vescovo, prima, durante e dopo qualsiasi procedimento canonico.
B: procedure autorizzate dalla CDF
La CDF studia il caso presentato dal vescovo locale e chiede anche informazioni supplementari, se necessario.
La CDF ha un numero di opzioni:
B1 Processi penali
La CDF può autorizzare il vescovo locale a condurre un processo giudiziario penale dinanzi a un tribunale locale della Chiesa. Un eventuale ricorso in tal caso può essere presentato alla CDF. La CDF può autorizzare il vescovo locale a condurre un processo penale amministrativo davanti aun delegato del vescovo locale assistito da due assessori. Il sacerdote accusato è chiamato a rispondere alle accuse e a esaminare le prove. L'imputato ha il diritto di presentare ricorso alla CDF contro un decreto che lo condanna a una pena canonica. La decisione dei membri cardinali della CDF è inappellabile. Se il chierico dovesse essere giudicato colpevole, i processi penali sia giudiziari che amministrativi possono condannare un chierico ad una serie di sanzioni canoniche, la più grave delle quali è la dimissione dallo stato clericale. La questione dei danni può essere trattata direttamente nel corso di queste procedure.
B2 cause che vanno direttamente al Santo Padre
In casi molto gravi, dove un processo penale civile ha trovato il chierico colpevole di abuso sessuale dei minori o dove le prove sono schiaccianti, la CDF può scegliere di portare il caso direttamente al Santo Padre con la richiesta che il Papa emetta un decreto di "d'ufficio" di dimissione dallo stato clericale. Non c'è nessun rimedio canonica contro un tale decreto Papa. La CDF porta anche il Santo Padre le richieste dei sacerdoti accusati che, consapevoli dei loro crimini, chiedono di essere dispensati dall'obbligo del sacerdozio e desiderano tornare allo stato laicale. Il Papa concede queste richieste per il bene della Chiesa ("pro bono Ecclesiae").
B3 Misure disciplinari
Nei casi in cui il sacerdote accusato ha ammesso i suoi crimini e ha accettato di vivere una vita di preghiera e di penitenza, la CDF autorizza il vescovo locale a emettere un decreto che vieta o limita il ministero pubblico di tale un sacerdote. Tali decreti sono imposti attraverso un precetto penale che comporta una pena canonica per una violazione delle condizioni del decreto, non escludendo la dismissione dallo stato clericale. Un ricorso amministrativo alla CDF è possibile contro tali decreti. La decisione della CDF è inappellabile.
C. revisione della SST MP
Da qualche tempo la CDF ha intrapreso una revisione di alcuni articoli del Motu Proprio “Sacramentorum Sanctitatis tutela”, al fine di aggiornare il suddetto Motu Proprio del 2001 alla luce della speciale facoltà conferita alla CDF dai papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.
Le modifiche proposte in discussione non cambieranno le procedure di cui sopra (A, B1-B3).
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=196&ID_articolo=759&ID_sezione=&sezione=
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12 commenti:
Cosa ha impedito che queste norme venissero rese note prima? La mia è una domanda retorica, naturalmente. In effetti in questi anni vi è stato un caso "molto grave" che avrebbe richiesto un intervento immediato.
Alessia
eeehheehheheehhehe
Alessia, batti il "5"!
Questo documento mette molti di fronte a gravissime responsabilita': media e vescovi in particolare!
R.
grazie Tosatti!
Grazie TOSATTI!
Perchè un documento del 2003 viene reso pubblico solo ora? Perchè solo in inglese, se lo avevano nel cassetto già da sette anni? E soprattutto: se il documento è del 2003, come mai Ratzinger (eletto papa nel 2005) viene citato col nome di Benedetto XVI?
Si tratta di un regolamento interno che viene divulgato solo per tenere fede alla linea di trasparenza del Papa.
Non mi risulta infatti che gli uffici statali siano obbligati a divulgare regole procedimentali interne.
Il paragrafo parla delle modifiche delle norme del motu proprio, non della procedura.
E' ovvio che la terza parte e' stata elaborata di recente.
R.
L'illusione è durata poco.
Se i vescovi non verranno equiparati ai pubblici ufficiali in Italia non saranno obbligati a denunciare i preti pedofili.
La casta politica si guarderà bene da legiferare in tal senso.
Ecco una citazione di un articolo sul caso "Don Cantini"
La procura vuole acquisire lettere e memoriali delle vittime
Repubblica — 11 aprile 2007 pagina 2 sezione: FIRENZE
Il procuratore ha chiarito che non sembra avere alcun rilievo, ai fini delle indagini penali, il silenzio della Curia vescovile fiorentina, che è informata dal 2004 degli abusi contestati al sacerdote. «E' un aspetto su cui noi non abbiamo titolo per interloquire», ha detto Nannucci: «L' arcivescovo avrebbe il dovere di denuncia solo se fosse un pubblico ufficiale, e io dubito che lo sia».
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/04/11/la-procura-vuole-acquisire-lettere-memoriali-delle.html
Vogliamo ricordare come e' finito il caso Cantini?
Per la Chiesa...non per lo Stato!
R.
Come é finito il Caso Don Cantini?
A "tarallucci e vino".
Prima è stato ospitato nel convitto ecclesiastico della diocesi di Firenze, sfregio agli anziani sacerdoti che dopo una vita dedicata al sacerdozio hanno dovuto convivere con tale personaggio.
Ora vive da "ridotto allo stato laicale" nel Convento dei padri francescani di Fiesole.
Ah! Allora e' stato ridotto allo stato laicale! Ah!
Infatti tutta la documentazione e' qui:
http://magisterobenedettoxvi.blogspot.com/2008/09/la-tolleranza-zero-di-papa-benedetto.html
Non risulta che il Papa disponga di carceri.
A questo signore e' stata comminata la pena massima prevista dal diritto canonico in caso di abusi.
E questo nonostante l'avvenuta prescrizione, penale e canonica.
Per quei Paesi in cui non vige l'obbligo per i vescovi di denunciare i sacerdoti, essi sono tenuti a convincere le vittime a sporgere denuncia.
In questo caso Benedetto XVI non poteva fare di piu'!
R.
In questo blog non sono ammesse provocazioni gratuite.
R.
"Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male." Gv 18,23
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