mercoledì 7 aprile 2010

Scelto il prossimo arcivescovo di Los Angeles! Ottima scelta :-)


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Su segnalazione di Massimo andiamo a vedere il Bollettino della Santa Sede...e poi commentiamo

NOMINA DEL COADIUTORE DI LOS ANGELES (U.S.A.) NOMINA DEL COADIUTORE DI LOS ANGELES (U.S.A.)

Il Santo Padre ha nominato Arcivescovo Coadiutore dell’Arcidiocesi di Los Angeles (U.S.A.) Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor José Horacio GÓMEZ, finora Arcivescovo di San Antonio.

S.E. Mons. José Horacio GÓMEZ

S.E. Mons. José H. Gómez è nato a Monterrey (Messico) il 26 dicembre 1951. Ha conseguito il Baccalaureato in Filosofia e un Diploma in Public Accountancy presso la National University di Monterrey in Messico nel 1975. Ha quindi studiato Teologia all’Università di Navarra in Spagna, dove ha ottenuto il Dottorato in Teologia nel 1980.

È stato ordinato sacerdote della Prelatura dell’Opus Dei il 15 agosto 1978.

Negli anni 1978-1980 ha prestato servizio pastorale in un centro giovanile dell’Opus Dei in Spagna. Dal 1980 al 1987 ha insegnato in un Collegio e in una Scuola Superiore in Messico ed ha anche lavorato come responsabile per la gioventù nel decanato di Fatima della diocesi di Monterrey (1985-1987). Dal 1987 è in Texas, risiedendo soprattutto nella diocesi di Galveston-Houston. Ha svolto il ministero pastorale sia nelle opere della Prelatura sia come aiuto in qualche parrocchia. Nel 1999 è diventato Vicario della Delegazione del Texas della Prelatura dell’Opus Dei. Inoltre, dal 1991 è membro dell’Associazione Nazionale dei Sacerdoti Ispanici ed ha ricoperto per due volte la carica di Presidente.

Nominato Vescovo titolare di Belali ed Ausiliare di Denver (Colorado) il 23 gennaio 2001, ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 26 marzo successivo. Dal 2001 al 2003 è stato Rettore della Cattedrale dell’Immacolata Concezione a Denver e dal 2004 Parroco della Mother of God Parish a Denver e Moderatore della Curia diocesana.

Il 29 dicembre 2004 è stato nominato Arcivescovo di San Antonio. È Membro di numerosi Comitati della Conferenza Episcopale e Presidente del "Committee on Migration" e del "Task Force on the Spanish Language Bible"

Bollettino Ufficiale Santa Sede

Ma che cosa significa "Arcivescovo Coadiutore dell’Arcidiocesi"? Interessantissima la lettura del codice di diritto canonico. L'attuale arcivescovo di Los Angeles non ha compiuto i 75 anni (non e' obbligato a presentare le dimissioni), ma gli e' stato affiancato da un altro vescovo che gli succedera' appena possibile. Perche'?

Articolo 3 - I Vescovi coadiutori e ausiliari

Can. 403 - §1. Quando le necessità pastorali della diocesi lo suggeriscono, vengano costituiti, su richiesta del Vescovo diocesano, uno o più Vescovi ausiliari; il Vescovo ausiliare non ha il diritto di successione.

§2. In circostanze particolarmente gravi, anche di carattere personale, al Vescovo diocesano può essere assegnato un Vescovo ausiliare fornito di speciali facoltà.

§3. La Santa Sede, se ciò le risulta più opportuno, può costituire d'ufficio un Vescovo coadiutore, che pure viene fornito di speciali facoltà; il Vescovo coadiutore gode del diritto di successione.

Can. 404 - §1. Il Vescovo coadiutore prende possesso del suo ufficio quando esibisce, personalmente o mediante procuratore, la lettera apostolica di nomina al Vescovo diocesano e al collegio dei consultori, alla presenza del cancelliere di curia, che mette agli atti il fatto.

§2. Il Vescovo ausiliare prende possesso del suo ufficio quando esibisce la lettera apostolica di nomina al Vescovo diocesano, alla presenza del cancelliere di curia, che mette agli atti il fatto.

§3. Se il Vescovo diocesano è totalmente impedito, è sufficiente che, sia il Vescovo coadiutore sia il Vescovo ausiliare, esibiscano la lettera apostolica di nomina al collegio dei consultori, alla presenza del cancelliere della curia.

Can. 405 - §1. Il Vescovo coadiutore, come pure il Vescovo ausiliare, hanno gli obblighi e i diritti determinati dalle disposizioni dei canoni che seguono e definiti nella lettera di nomina.

§2. Il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare di cui al ⇒ can. 403, §2 assistono il Vescovo diocesano in tutto il governo della diocesi e lo suppliscono se è assente o impedito.

Can. 406 - §1. Il Vescovo coadiutore, come il Vescovo ausiliare di cui al ⇒ can. 403, §2, sia costituito dal Vescovo diocesano Vicario generale; inoltre il Vescovo diocesano affidi a lui a preferenza di altri tutto ciò che richiede, a norma del diritto, un mandato speciale.

§2. A meno che nella lettera apostolica non si provveda diversamente e fermo restando il disposto del §1, il Vescovo diocesano costituisca l'ausiliare o gli ausiliari Vicari generali o almeno Vicari episcopali, dipendenti solo dalla sua autorità oppure da quella del Vescovo coadiutore o del Vescovo ausiliare di cui al ⇒ can. 403, §2.

Can. 407 - §1. Perché sia favorito nel migliore dei modi il bene presente e futuro della diocesi, il Vescovo diocesano, il coadiutore e il Vescovo ausiliare di cui al ⇒ can. 403, §2, si consultino tra di loro nelle questioni di maggiore importanza.

§2. Il Vescovo diocesano, nel valutare le cause di maggiore importanza, soprattutto di carattere pastorale, prima degli altri voglia consultare i Vescovi ausiliari.

§3. Il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare, in quanto sono chiamati a partecipare alla sollecitudine del Vescovo diocesano, esercitino i loro compiti in modo da procedere insieme con lui di comune accordo.

Can. 408 - §1. Il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare che non siano giustamente impediti, sono obbligati, ogni volta che ne siano richiesti dal Vescovo diocesano, a celebrare i pontificali e le altre funzioni a cui il Vescovo diocesano sarebbe tenuto.

§2. Il Vescovo diocesano non affidi abitualmente ad un altro i diritti episcopali e le funzioni che il Vescovo coadiutore o l'ausiliare possono esercitare.

Can. 409 - §1. Nel momento in cui la sede episcopale è vacante, il Vescovo coadiutore diviene immediatamente Vescovo della diocesi per la quale era stato costituito, purché ne abbia preso legittimo possesso.

§2. Quando la sede episcopale diviene vacante, se non è stato stabilito in modo diverso dall'autorità competente, il Vescovo ausiliare, finché il nuovo Vescovo non abbia preso possesso della sede, conserva tutte e sole le potestà e facoltà di cui godeva, come Vicario generale o come Vicario episcopale, mentre la sede era occupata; se poi non è stato designato all'ufficio di Amministratore apostolico o di Amministratore diocesano, eserciti tale sua potestà, conferitagli dal diritto, sotto l'autorità dell'Amministratore apostolico o dell'Amministratore diocesano che presiede al governo della diocesi.

Can. 410 - Il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare sono tenuti, come il Vescovo diocesano, all'obbligo di risiedere in diocesi; non se ne allontanino se non per breve tempo, tranne che a motivo di un ufficio da svolgere fuori della diocesi o di ferie, da non protrarsi oltre un mese.

Can. 411 - Al Vescovo coadiutore e all'ausiliare, per quanto attiene alla rinuncia dall'ufficio, si applicano le disposizioni dei cann. ⇒ 401 e ⇒ 402, §2.

http://www.vatican.va/archive/ITA0276/__P1F.HTM

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