martedì 23 marzo 2010

TRADUZIONE IN ITALIANO DEL MOTU PROPRIO "SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA" DI GIOVANNI PAOLO II (LA LOTTA ALLA PEDOFILIA DI DUE GRANDI UOMINI!)


Grazie all'aiuto di due grandi amici del blog, ed in particolare del Prof. Sergio Meligrana, leggiamo finalmente la traduzione (privata) in italiano del motu proprio di Giovanni Paolo II con cui si promulgano le norme relative ai delitti piu' gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. In un successivo post leggeremo anche la traduzione del documento "De delictisi gravioribus" approvato e promulgato con questo stesso motu proprio.
Sotto il testo qualche osservazione
.
R.

Lettera Apostolica “Motu proprio” Sacramentorum sanctitatis tutela con cui si promulgano le norme riguardanti i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede

La tutela della santità dei sacramenti soprattutto della santissima Eucarestia e della Penitenza nonché la preservazione dei fedeli, chiamati al servizio del Signore, in ordine all’osservanza del sesto comandamento del Decalogo richiedono che, per procurare la salvezza delle anime “che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema” (C.I.C. can.1752), la stessa Chiesa, con la sua sollecitudine pastorale, intervenga per prevenire i pericoli della violazione.

Già da tempo si provvedette alla santità dei sacramenti, soprattutto della Penitenza, per mezzo di opportune Costituzioni Apostoliche emanate dai Nostri predecessori, ad esempio con la Costituzione di Papa Benedetto XIV “Sacramentum Poenitentiae” del 1 giugno 1741, e anche i canoni del Codice di Diritto Canonico, promulgato nell’anno 1917, con le loro fonti, con cui erano state stabilite le sanzioni canoniche contro questo tipo di delitti, perseguivano lo stesso scopo.
In tempi recenti, per prevenire questi e i delitti connessi, la Suprema Sacra Congregazione del Sant’Uffizio attraverso l’istruzione che iniziava con le parole “Crimen sollicitationis”, diretta a tutti i Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi e agli altri Ordinari dei luoghi “anche di Rito Orientale” del 16 marzo 1962, stabilì il modo di procedere in queste cause, dal momento che la competenza giudiziale, sia in via amministrativa sia in via giudiziale, le era attribuita in via esclusiva.

Bisogna tenere a mente che tale istruzione aveva forza di legge, poiché il Sommo Pontefice, a norma del can 247 §1 del C.I.C. promulgato nel 1917, presiedeva la Congregazione del Sant’Uffizio e l’istruzione veniva dalla sua autorità, essendo il Cardinale responsabile pro tempore solo Segretario.

Il Sommo Pontefice Paolo VI, di felice memoria, confermò la competenza giudiziale ed amministrativa “secondo le norme proprie approvate ed emendate” con la Costituzione Apostolica sulla Curia Romana “Regimini ecclesiae universae” del 15 agosto 1967.Infine, con la Nostra autorità nella Costituzione Apostolica “Pastor Bonus” del 28 giugno 1988 abbiamo stabilito espressamente: “[La Congregazione per la Dottrina della Fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano ad essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio“, confermando e determinando ulteriormente la competenza giudiziale della stessa Congregazione per la Dottrina della Fede alla stregua di un Tribunale Apostolico.

Dopo che fu da Noi approvato “Il regolamento per l’esame delle dottrine” era necessario definire più precisamente sia “i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti” per i quali rimane esclusiva la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, sia le norme giudiziali speciali “a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche”.

Con questa Nostra Lettera Apostolica Motu proprio portiamo a compimento quest’opera e perciò con essa promulghiamo “Le norme riguardanti i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede” (traduzione in italiano qui) divise in due parti di cui la prima contiene le “Norme sostanziali” e la seconda le “Norme processuali” ordinando a tutti coloro che sono interessati che le osservino attentamente e fedelmente.
Le stesse norme prendono forza di legge nello stesso giorno in cui sono promulgate.
Nonostante qualunque cosa in contrario, anche degna di speciale menzione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 30 Aprile, memoria di San Pio V Papa, nell’anno 2001, ventitreesimo del Nostro Pontificato.

GIOVANNI PAOLO II

*A.A.S., vol. XCIII (2001), n. 11, pp. 737-739

[1] Benedictus PP. XIV, Constitutio Sacramentum Poenitentiae, 1 iunii 1741, in Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Documenta, Documentum V, in AAS 9 (1917) Pars II, 505-508.

[2] Cfr. Codex Iuris Canonici anno 1917 promulgatus, cann. 817, 2316, 2320, 2322, 2368 § 1, 2369 § 1.

[3] Cfr. Paulus PP. VI, Constitutio Apostolica Regimini Ecclesiae universae, De Romana Curia, 15 augusti 1967, n. 36, in AAS 59 (1967) 898.

[4] Ioannes Paulus PP. II, Constitutio Apostolica Pastor bonus, De Romana Curia, 28 iunii 1988, art. 52, in AAS 80 (1988) 874.

[5] Congregatio pro Doctrina Fidei, Agendi ratio in doctrinarum examine, 29 iunii 1997, in AAS 89 (1997) 830-835.

© Copyright 2001 - Libreria Editrice Vaticana

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_20020110_sacramentorum-sanctitatis-tutela_lt.html

Qualche osservazione.
Non c'e' assolutamente diversita' di vedute fra Giovanni Paolo II ed il card. Ratzinger. Il motu proprio PROMULGA E RENDE OBBLIGATORIE per tutti le norme della lettera "De delictis gravioribus".
E' il motu proprio stesso che cita il "Crimen Sollicitationis".
E' ovvia la ratio di questo documento.
Nella Costituzione Pastor Bonus del 1988 si dice "La Congregazione per la dottrina della fede...giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano ad essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio".
E che cosa succedeva quando i delitti non venivano segnalati?
Ecco il punto!
Il motu proprio assegna i delitti piu' gravi, ivi compresa la pedofilia, alla Congregazione proprio per evitare insabbiamenti.
Questo bel documento di Giovanni Paolo II ha spazzato via decenni di omerta'. Dobbiamo dare atto a questi due grandi uomini di avere fatto l'impossibile per risolvere la piaga della pedofilia.
Benedetto XVI e' andato oltre le norme del 2001 operando un'opera di pulizia senza precedenti ma il dato storico risale a questo motu proprio e, ovviamente, alla lettera da esso derivata
.
R.

2 commenti:

Maria R. ha detto...

L'ignorantella in latino ringrazia di vero cuore per questo regalo :)

gemma ha detto...

ringraziamo i latinisti del blog :)