giovedì 15 luglio 2010
Pubblicate le modifiche alle "Norme sui delitti più gravi": nota di padre Lombardi (Radio Vaticana)
MODIFICHE INTRODOTTE NELLE NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS: LE NUOVE NORME E LA LETTERA DELLA CDF AI VESCOVI ED AGLI ALTRI ORDINARI E GERARCHI INTERESSATI
CHIESA E PEDOFILIA: LA TOLLERANZA ZERO DI PAPA BENEDETTO XVI
GUIDA PROCEDIMENTI CDF NEI CASI DI ABUSO SESSUALE (2003)
LE NORME DEL MOTU PROPRIO “SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA” (2001): INTRODUZIONE STORICA A CURA DELLA CDF
Breve relazione circa le modifiche introdotte nelle Normae de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede
TRADUZIONE UFFICIALE IN ITALIANO DEL MOTU PROPRIO "SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA" DI GIOVANNI PAOLO II
TRADUZIONE UFFICIALE IN ITALIANO DELL'EPISTOLA "DE DELICTIS GRAVIORIBUS" DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
Pubblicate le modifiche alle "Norme sui delitti più gravi": nota di padre Lombardi
La Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato oggi l’aggiornamento delle cosiddette “Norme sui delitti più gravi”, ovvero l’insieme di provvedimenti che consentono al dicastero vaticano di intervenire nei casi di delitti commessi contro i Sacramenti dell’Eucaristia e della Penitenza e nei casi di abuso sessuale perpetrati dal clero contro minori. In questa nota, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi, descrive in dettaglio le modifiche alla normativa finora vigente, approvate da Benedetto XVI il 21 maggio scorso:
Nel 2001 il Santo Padre Giovanni Paolo II aveva promulgato un documento di grande importanza, il Motu Proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela” che attribuiva alla Congregazione per la Dottrina della Fede la competenza per trattare e giudicare nell’ambito dell’ordinamento canonico una serie di delitti particolarmente gravi, per i quali la competenza era precedentemente attribuita anche ad altri Dicasteri o non era del tutto chiara.
Il Motu Proprio (la “legge” in senso stretto) era accompagnato da una serie di Norme applicative e procedurali note come “Normae de gravioribus delictis”. Nel corso dei nove anni successivi l’esperienza ha naturalmente suggerito l’integrazione e l’aggiornamento di tali Norme, in modo da poter sveltire o semplificare le procedure per renderle più efficaci, o tener conto di nuove problematiche.
Ciò è avvenuto principalmente grazie all’attribuzione da parte del Papa di nuove “facoltà” alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che però non erano state integrate organicamente nelle “Norme” iniziali. E’ ciò che è ora avvenuto, nell’ambito appunto di una revisione sistematica di tali Norme.
I delitti gravissimi a cui si riferiva questa normativa riguardano realtà centrali per la vita della Chiesa, cioè i sacramenti dell’Eucarestia e della Penitenza, ma anche gli abusi sessuali commessi da un chierico con un minore al disotto dei 18 anni di età.
La vasta risonanza pubblica avuta negli anni recenti da quest’ultimo tipo di delitti ha attirato grande attenzione e sviluppato un intenso dibattito sulle norme e procedure applicate dalla Chiesa per il giudizio e la punizione di essi. E’ giusto quindi che vi sia piena chiarezza sulla normativa oggi in vigore in questo campo e che questa stessa normativa si presenti in modo organico, così da facilitare l’orientamento di chiunque debba occuparsi di queste materie. Un primo contributo di chiarificazione – soprattutto ad uso degli operatori dell’informazione - era stato dato poco tempo fa con la pubblicazione sul Sito Internet della Santa Sede di una sintetica “Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali”, ma la pubblicazione delle nuove Norme è tutt’altra cosa, offrendoci un testo giuridico ufficiale aggiornato, valido per tutta la Chiesa.
Per facilitarne la lettura da parte di un pubblico non specialistico, interessato principalmente alla problematica relativa agli abusi sessuali, cerchiamo di metterne in luce alcuni aspetti rilevanti.
Fra le novità introdotte rispetto alle Norme precedenti si devono sottolineare soprattutto quelle intese a rendere le procedure più spedite, come la possibilità di non seguire la “via processuale giudiziale” ma di procedere “per decreto extragiudiziale”, o quella di presentare al Santo Padre in circostanze particolari i casi più gravi in vista della dimissione dallo stato clericale.
Un’altra norma intesa a semplificare problemi precedenti e a tener conto dell’evoluzione della situazione nella Chiesa, riguarda la possibilità di avere come membri del personale dei tribunali, o come avvocati o procuratori, non solo più sacerdoti, ma anche laici. Analogamente, per svolgere tali funzioni non è più strettamente necessaria la laurea in diritto canonico, ma la competenza richiesta può essere comprovata anche in altro modo, ad esempio con il titolo di licenza.
Da notare anche il passaggio del termine della prescrizione da dieci a venti anni, restando sempre la possibilità di deroga anche oltre tale periodo. Significativa la equiparazione ai minori delle persone con limitato uso di ragione, e la introduzione di una nuova fattispecie: la pedopornografia. Questa viene così definita: “l’acquisizione, la detenzione o la divulgazione” compiuta da un membro del clero “in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, di immagini pornografiche aventi ad oggetto minori di anni 14”. Si ripropone la normativa sulla confidenzialità dei processi, a tutela della dignità di tutte le persone coinvolte.
Un punto che non viene toccato, mentre spesso è oggetto di discussione in questi tempi, riguarda la collaborazione con le autorità civili. Bisogna tener conto che le Norme ora pubblicate sono parte dell’ordinamento penale canonico, in sé completo e pienamente distinto da quello degli Stati. A questo proposito si può tuttavia far notare quanto scritto nella già ricordata “Guida alla comprensione delle procedure…” pubblicata sul Sito della Santa Sede. In tale “Guida” la indicazione: “Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte”, è stata inserita nella Sezione dedicata alle “Procedure preliminari”. Ciò significa che nella prassi proposta dalla Congregazione per la Dottrina della Fede occorre provvedere per tempo ad ottemperare alle disposizioni di legge vigenti nei diversi Paesi e non nel corso del procedimento canonico o successivamente ad esso.
La pubblicazione odierna delle Norme dà un grande contributo alla chiarezza e alla certezza del diritto in un campo in cui la Chiesa è fortemente impegnata oggi a procedere con rigore e con trasparenza, così da rispondere pienamente alle giuste attese di tutela della coerenza morale e della santità evangelica che i fedeli e l’opinione pubblica nutrono verso di essa, e che il Santo Padre ha continuamente ribadito. Naturalmente occorrono anche molte altre misure ed iniziative, da parte di diverse istanze ecclesiali. Per quanto riguarda la Congregazione per la Dottrina della Fede, essa sta attualmente studiando come aiutare gli Episcopati del mondo a formulare e sviluppare in modo coerente ed efficace le indicazioni e direttive necessarie ad affrontare la problematica degli abusi sessuali di minori da parte di membri del clero o nell’ambito di attività o istituzioni connesse alla Chiesa, con riguardo alla situazione e ai problemi della società in cui operano. Sarà un altro passo cruciale nel cammino perché la Chiesa traduca in prassi permanente e in consapevolezza continua i frutti degli insegnamenti e delle riflessioni maturati nel corso della dolorosa vicenda della “crisi” dovuta agli abusi sessuali da parte di membri del clero.
Per completare questa breve rassegna sulle principali novità contenute nelle “Norme”, è bene osservare anche quelle che si riferiscono a delitti di altra natura. In realtà anche in questi casi non si tratta tanto di determinazioni nuove nella sostanza, quanto di inserimento di normative già vigenti, così da ottenere una normativa complessiva più ordinata e organica sui “delitti più gravi” riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Più specificamente sono stati inseriti: i delitti contro la fede (cioè eresia, apostasia e scisma), per i quali sono normalmente competenti gli Ordinari, ma la Congregazione diventa competente in caso di appello; la registrazione e divulgazione compiute maliziosamente delle confessioni sacramentali, sulle quali già era stato emesso un decreto di condanna nel 1988; l’attentata ordinazione delle donne, sulla quale pure esisteva già un decreto del 2007.
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