venerdì 16 luglio 2010
Quando si parla di «delicta graviora». Condotte di gravità eccezionale contro la fede, la morale e nella celebrazione dei sacramenti (Cardinale)
Vedi anche:
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Tolleranza zero anti-abusi (Galeazzi)
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Naturalmente il NYT cita solo opinioni negative, criticando tra l'altro la competenza sul reato di ordinazione femminile, il mancato obbligo di denuncia universale, la mancata eliminazione totale della prescrizione. Miracolo: finalmente hanno capito che la competenza sugli abusi è passata alla CDF solo nel 2001 :-)
La svolta del Papa: "Non indicazioni, ma norme stabili: è punto di non ritorno". Il commento audio di Gian Guido Vecchi
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LE NORME DEL MOTU PROPRIO “SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA” (2001): INTRODUZIONE STORICA A CURA DELLA CDF (da leggere ed imparare!)
Breve relazione circa le modifiche introdotte nelle Normae de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede
Pubblicate le modifiche alle "Norme sui delitti più gravi": nota di padre Lombardi (Radio Vaticana)
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Quando si parla di «delicta graviora»
Condotte di gravità eccezionale contro la fede, la morale e nella celebrazione dei sacramenti
Gianni Cardinale
DA ROMA
Le nuove Norme emesse ieri ribadiscono che la Congregazione per la dottrina della fede giudica i «delitti contro la fede», e cioè «l’eresia, l’apostasia e lo scisma», e «i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti». Le precedenti Norme del 2001 contenevano un elenco di dieci «delicta graviora» riservati al giudizio dell’ex Sant’Uffizio. Quattro contro l’Eucaristia: l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego o la profanazione delle specie consacrate; l’attentata o simulata azione liturgica del sacrificio eucaristico; la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica né riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale; la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione eucaristica. Tre contro il sacramento della Penitenza: l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo («Non commettere atti impuri», ndr ); la sollecitazione, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso; la violazione del sigillo sacramentale. Uno contro la morale: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con minore al di sotto dei 18 anni di età.
Le Nuove Norme oltre a precisare i «delicta graviora» contro l’Eucaristia ne introduce altri quattro. Due contro la Penitenza: l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione; la simulazione dell’assoluzione sacramentale. Viene inoltre spiegato che rientra nella violazione del sigillo sacramentale anche la registrazione e divulgazione, fatta ad esempio da giornalisti, di confessioni vere o finte che siano. Nuovi «delicta graviora » vengono poi definiti l’attentata ordinazione sacra di una donna e anche il possesso, per scopo di libidine, di materiale pedopornografico (con minori di 14 anni). Nelle nuove Norme poi si equipara all’abuso dei minorenni quello commesso da parte di chierici nei confronti anche di persone maggiorenni che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione.
© Copyright Avvenire, 16 luglio 2010
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