venerdì 16 luglio 2010

Quando si parla di «delicta graviora». Condotte di gravità eccezionale contro la fede, la morale e nella celebrazione dei sacramenti (Cardinale)


Vedi anche:

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Le nuove "Normae de gravioribus delictis": una linea chiara (Sir)

La rivoluzione di Benedetto XVI: il Papa mette fine all'impunità di vescovi e cardinali (Mora per El Pais)

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Tolleranza zero anti-abusi (Galeazzi)

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Così il Vaticano rende più severo il suo «codice penale» (Massimo Donaddio)

La pedopornografia diventa reato penale anche nella Chiesa. La pedofilia è fra i delitti gravissimi come l'eresia e lo scisma, mentre l'ordinazione delle donne è di competenza della CDF già dal 2007 (Izzo)

Polanski è libero. Per un refuso. Il grandissimo editoriale de "L'Occidentale"

Naturalmente il NYT cita solo opinioni negative, criticando tra l'altro la competenza sul reato di ordinazione femminile, il mancato obbligo di denuncia universale, la mancata eliminazione totale della prescrizione. Miracolo: finalmente hanno capito che la competenza sugli abusi è passata alla CDF solo nel 2001 :-)

La svolta del Papa: "Non indicazioni, ma norme stabili: è punto di non ritorno". Il commento audio di Gian Guido Vecchi

MODIFICHE INTRODOTTE NELLE NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS: LE NUOVE NORME E LA LETTERA DELLA CDF AI VESCOVI ED AGLI ALTRI ORDINARI E GERARCHI INTERESSATI

LE NORME DEL MOTU PROPRIO “SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA” (2001): INTRODUZIONE STORICA A CURA DELLA CDF (da leggere ed imparare!)

Breve relazione circa le modifiche introdotte nelle Normae de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede

Pubblicate le modifiche alle "Norme sui delitti più gravi": nota di padre Lombardi (Radio Vaticana)
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Quando si parla di «delicta graviora»

Condotte di gravità eccezionale contro la fede, la morale e nella celebrazione dei sacramenti

Gianni Cardinale

DA ROMA

Le nuove Norme emesse ieri ribadiscono che la Congregazione per la dot­trina della fede giudica i «delitti contro la fede», e cioè «l’eresia, l’apostasia e lo scisma», e «i de­litti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti». Le preceden­ti Norme del 2001 conteneva­no un elenco di dieci «delicta graviora» riservati al giudizio dell’ex Sant’Uffizio. Quattro contro l’Eucaristia: l’asporta­zione o la conservazione a sco­po sacrilego o la profanazione delle specie consacrate; l’at­tentata o simulata azione li­turgica del sacrificio eucaristi­co; la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assie­me a ministri di comunità ec­clesiali, che non hanno la suc­cessione apostolica né ricono­scono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale; la consacrazione a scopo sa­crilego di una materia senza l’altra nella celebrazione euca­ristica, o anche di entrambe fuori della celebrazione euca­ristica. Tre contro il sacramen­to della Penitenza: l’assoluzio­ne del complice nel peccato contro il sesto comandamen­to del Decalogo («Non com­mettere atti impuri», ndr ); la sollecitazione, nell’atto o in oc­casione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento, se è fi­nalizzata a peccare con il con­fessore stesso; la violazione del sigillo sacramentale. Uno con­tro la morale: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con minore al di sot­to dei 18 anni di età.

Le Nuove Norme oltre a preci­sare i «delicta graviora» contro l’Eucaristia ne introduce altri quattro. Due contro la Peni­tenza: l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vieta­to della confessione; la simu­lazione dell’assoluzione sacra­mentale. Viene inoltre spiega­to che rientra nella violazione del sigillo sacramentale anche la registrazione e divulgazione, fatta ad esempio da giornali­sti, di confessioni vere o finte che siano. Nuovi «delicta gra­viora » vengono poi definiti l’at­tentata ordinazione sacra di u­na donna e anche il possesso, per scopo di libidine, di mate­riale pedopornografico (con minori di 14 anni). Nelle nuo­ve Norme poi si equipara all’a­buso dei minorenni quello commesso da parte di chierici nei confronti anche di persone maggiorenni che abitualmen­te hanno un uso imperfetto della ragione.

© Copyright Avvenire, 16 luglio 2010

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